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sabato 31 ottobre 2009

Gli studi di Leonardo Da Vinci sulla vita prenatale


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Leonardo da Vinci e la vita prenatale: ma ci voleva un genio per chiamarlo bambino?


“Il putto dentro a la matrice ha tre panniculi che lo circondano. Et tutte se coniungino con lo umbelico il quale è composto da vene”.
Sono le parole che Leonardo da Vinci scriveva a margine dei suoi bozzetti anatomici, ora raccolti nel Codice Windsor, di cui ricorre il cinquecentesimo anniversario (1509-2009).

Sono disegni stupendi che mostrano le fattezze del feto, e ne descrivono la fisiologia come mai fatto prima. Ne descrivono anche certe caratteristiche psicologiche, precorrendo l’evidenza scientifica di secoli: “Una medesima anima governa questi due corpi; e li desideri e le paure e i dolori sono comuni sì a essa creatura come a tutti li altri membri animati. E di qui nasce che la cosa desiderata dalla madre sono trovate scolpite in quelle membra del figliolo. E una subita paura ammazza la madre e il figliolo”.
Come non vedere in queste parole quanto la moderna psicologia ha accertato sull’imprinting prenatale dei sentimenti? E di come processi depressivi materni in gravidanza possano restare impressi nel figlio a distanza di anni?
Quello che colpisce di queste note è anche un altro punto molto attuale: non vi compare mai la parola “feto”. Parlando del figlio, Leonardo usa solo il termine “putto”, alternandolo con “figliolo”. Questo suggerisce una considerazione: da quando si è iniziato a usare un termine specifico - feto - per indicare il figlio non ancora nato? Sembra strano, ma una distinzione netta è veramente recente.

venerdì 30 ottobre 2009

Il sorriso di quel figlio non voluto - Testimonianza di Cinzia

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Questa lettera è apparsa su Famiglia Cristiana n. 44 /2009, nella rubrica "Colloqui col Padre" a cura di Don Antonio.

Ho 38 anni, sono sposata e le scrivo dalla provincia di Lecce. Vorrei raccontarle un'esperienza che, purtroppo, mi ha cambiato la vita.
Circa sette mesi fa, ho deciso di abortire. Che cosa mi abbia spinto a un gesto così estremo, forse non lo so nemmeno io. So solo che, da quel giorno, la mia vita è stata solo pianto e disperazione.
Sono mamma di due bambini di tre e un anno. Quest'ultimo, al momento del fatto, aveva appena nove mesi. Essendo madre già di due bambini piccoli,  mi sono lasciata prendere dallo sconforto, pensavo che non sarei stata in grado di dare loro un futuro.

Premesso che lavorava solo mio marito, le prospettive per noi gente del Sud non sono rosee.
Già con la nascita del secondo figlio ci siamo trovati in serie difficoltà economiche. Ma questo non giustifica nulla, l'ho capito dopo, perchè quello a cui ho rinunciato è stato un immenso amore.
Mi è rimasto un senso di vuoto e di amarezza incolmabile. Mentre le scrivo, continuo a piangere.
Non ho avuto fede sufficiente per accettare una nuova vita. In certi momenti, do la colpa anche a mio marito e alla mia famiglia, accusandoli di non avermi aiutata. Ma la verità è che mi sono rovinata da sola.
Da quel giorno, ho perso tutto, anche il gusto delle cose semplici. Lo stesso dolore dolce sorriso del mio figlio più piccolo mi fa disperare, immaginando quale sarebbe stato quello del figlio che non ho voluto.
Mi creda, in quei giorni il Signore mi aveva dato molti segni perchè rinunciassi a quel gesto estremo, ma non ho voluto capire, nonostante sia una credente.

Progetto Gemma: un'adozione a distanza per i bambini non ancora nati


Adotta una mamma. Aiuti il suo bambino!

Nato nel 1994, il Progetto Gemma è già abbastanza noto. Attraverso di esso fino all'inizio del 2000 sono stati aiutati a nascere oltre 3200 bambini e altrettante giovani mamme.
L'idea è nata dall'esperienza dei Centri di aiuto alla vita il cui programma fin dall'origine si può riassumere nello slogan: "Le difficoltà della vita non si superano sopprimendo la vita ma superando insieme le difficoltà". Nella logica del Movimento per la vita difendere il diritto alla vita del bambino non ancora nato non significa mettersi "contro" la madre, ma "accanto" a lei. Insieme per superare le difficoltà.
L'aborto volontario in Italia è largamente motivato da ragioni culturali e psicologiche, ma non mancano le difficoltà economiche. E' inaccettabile che uno Stato e una comunità che si ispirano alla solidarietà consentano che una vita appena sbocciata sia soppressa per ragioni economiche.
Il volontariato cristiano e non cristiano da tempo ha scoperto una forma di aiuto economico da offrire periodicamente ai poveri, specialmente ai bambini, dei paesi in via di sviluppo. Si chiama "Adozione a distanza". Anche il Movimento per la vita partecipa a questa gara di solidarietà.
Ma al bambino che deve nascere, il più bambino tra i bambini e il più povero tra i poveri, minacciato di morte per le difficoltà dei suoi genitori chi ci pensa?
Ecco l'idea di una adozione a distanza prenatale, che applica in Italia ai bambini non ancora nati e alle loro madri uno strumento di solidarietà già usato per gli abbandonati e i poveri del Terzo Mondo.
Gemma è la pietra preziosa che dà nome al servizio perchè ricorda la parabola evangelica che ci invita a vendere tutto pur di acquistarla. Gemma è il germoglio che dà nome al servizio perchè germoglio è ogni nuovo concepito e ogni gesto di accoglienza dei suoi genitori e della società che lo accolgono.
L'adozione prenatale a distanza non è una adozione in senso giuridico, come non lo sono tutte le adozioni a distanza. Il legame tra la madre che viene assistita con il suo bambino e gli "adottanti" è solo spirituale. Ma non per questo il vincolo è meno intenso. Tuttavia nei rapporti tra adottanti e adottati vale l'anonimato.

La culla termica


Aspetti un bambino ma sei in gravi difficoltà?  
Hai appena partorito il tuo bambino ma proprio non ce la fai a tenerlo? 
Prima di prendere decisioni drastiche leggi qui!
 

L’abbandono di figli non voluti è sempre stata una pratica diffusa in tutte le epoche e presso tutte le popolazioni. I bambini, in particolare i neonati, erano considerati come oggetti.
Alcune non ne permettevano l’uccisione, però consentivano di abbandonare o vendere i figli illegittimi. Altre consentivano l’abbandono e l’infanticidio.

In Italia esistono numerose leggi che tutelano la madre e il neonato, intesi come persone distinte, ognuno con specifici diritti.
In ospedale ogni donna ha il diritto di esprimere la sua volontà di non riconoscere il neonato alla nascita ed ha diritto alla riservatezza sulla propria identità.
La futura madre deve essere informata sui suoi diritti e sulle sue possibilità.
Il neonato è riconosciuto dalla nostra legge come “persona” cui è attribuita la capacità giuridica, cioè la titolarità di diritti, anzitutto come ad ogni essere umano i diritti inviolabili della persona, il diritto al nome, alla cittadinanza, alla educazione e alla crescita in una famiglia, anche diversa da quella di origine.

Negli ultimi decenni giornali e televisione hanno riportato alla luce casi di ritrovamento di neonati abbandonati per strada o nei cassonetti.
Tali episodi si verificano per motivi diversi e complessi, riconducibili a situazioni di disagio sociale ed economico, alla mancanza di un’informazione adeguata alle donne sulle opportunità loro offerte sia sul piano giuridico sia su quello dell’aiuto socio-assistenziale e sanitario.
Dietro questi gesti estremi ci sono donne disperate che spesso non sanno di avere un’alternativa, donne che non hanno nessuna possibilità di prendersi cura del proprio bambino a causa della realtà in cui vivono e della società, o gruppo sociale, con cui si rapportano.

mercoledì 28 ottobre 2009

Giornata di digiuno e preghiera dell’Apostolato “Giovani per la Vita”

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Da Gerusalemme appello contro la Ru486

GERUSALEMME, mercoledì 28 ottobre 20009
Nei Paesi economicamente più sviluppati, le legislazioni contrarie alla vita sono molto diffuse e hanno ormai condizionato il costume e la prassi, contribuendo a diffondere una mentalità antinatalista che spesso si cerca di trasmettere anche ad altri Stati come se fosse un progresso culturale (Caritas in Veritate, n. 28)”.
Nell’ultima Lettera Enciclica di Papa Benedetto XVI leggiamo queste parole che spingono oggi l’Apostolato “Giovani per la Vita” e tutti coloro che credono nel valore della vita dal concepimento alla morte naturale, a porsi in una posizione di disapprovazione all’inizio della sperimentazione della pillola abortiva Ru486.
Venerdì 30 ottobre, in tutta Italia e nel mondo, è stata promossa, nel giorno in cui ricordiamo la Passione di Nostro Signore, una Giornata di digiuno e preghiera (http://www.facebook.com/event.php?eid=190686966101&ref=mf) per chiedere la potente intercessione di Maria Ausiliatrice, affinchè la sperimentazione della commercializzazione della pillola abortiva Ru486 non abbia inizio.
Il messaggio della Giornata nasce dall’idea dell’Apostolato “Giovani per la Vita” (www.youthfl.org), che da poco ha festeggiato il primo anniversario.
L’Apostolato si propone la diffusione della difesa della vita, soprattutto attraverso la preghiera dell’Adozione Spirituale, ed è attento ai momenti storici e alle urgenze che viviamo ogni giorno. L’invito, partendo da facebook, sta facendo il giro del web, dei giornali e della televisione.
Questa Giornata vuole anche essere un richiamo all’importante tema della difesa della vita in generale, dal concepimento alla morte naturale.
Questo evento è anche testimone in queste ore di forti condivisioni di vita sul tema che rinforzano e spronano ad andare avanti e a sentirsi ogni giorno sempre più uniti. Il Servo di Dio Giovanni Paolo II diceva che chi uccide i propri figli, uccide la propria Nazione. Questo deve essere ancora oggi per noi un forte monito a non smettere mai di credere che si possa creare una società migliore basata sui veri valori.


Norme in materia di procreazione medicalmente assistita


Legge 19 febbraio 2004, n. 40
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 


CAPO I
PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.
(Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

ART. 2.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE

ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

ART. 5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

ART. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

ART. 7.
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.


CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

ART. 8.
(Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.


CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

ART. 10.
(Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;b) le caratteristiche del personale delle strutture;c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

ART. 11.
(Registro).
1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


CAPO V
DIVIETI E SANZIONI

ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.


CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.


CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

ART. 16.
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.

ART. 17.
(Disposizioni transit-orie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.

ART. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

"Una minaccia di depressione non giustifica la soppressione di una vita"

La posizione della Chiesa: «Questa pratica disumana costituisce un ulteriore abuso rispetto a quelli vietati dalla legge 40 nelle tecniche di riproduzione assistita»

«L’embrione è un essere umano, ogni vita concepita ha pieno diritto di nascere. E’ mostruoso selezionare gli embrioni, cioè decidere a tavolino chi tra i gemelli deve morire». Il cardinale Giovanni Battista Re, ministro vaticano dei Vescovi, punta l’indice contro «un’abominevole violazione della legge naturale» e denuncia «deriva etica che porta a selezionare i feti dopo la fecondazione assistita». E avverte: «L’embrione, per la sua inalienabile dignità, non può mai essere sacrificato. La vita umana non può mai essere considerata un semplice mezzo per ottenere uno scopo».

A Torino, e sicuramente anche nel resto d’Italia, si pratica la “embrioriduzione” sulla base di una consulenza psichiatrica. Una minaccia di depressione giustifica la soppressione di una vita?
«Assolutamente no, i rischi per la salute psichica della madre sono un evidente pretesto per un’odiosa forma eugenetica. Qui si tratta di una eliminazione di esseri umani che provoca una ferita al vivere civile, un’offesa alla giustizia che interpella la coscienza di tutti. La legge naturale non vale solo per i credenti. Questi gemelli atrocemente soppressi sono membri del genere umano, con piena dignità. Questa pratica disumana costituisce un ulteriore abuso rispetto a quelli vietati dalla legge 40 nelle tecniche di riproduzione assistita, ossia il divieto di utilizzo degli embrioni a fini di ricerca, di crioconservazione, di selezione pre-impianto, di distruzione, di clonazione, di fecondazione artificiale eterologa, di riproduzione in menopausa o post mortem».

Quali sono le cause?
«Purtroppo, sempre più spesso, l’embrione viene considerato il mero prodotto di una tecnica. I prodotti si scelgono, si confrontano, si comprano, si scartano se sono difettosi. E quando non servono si buttano o si “riciclano”. In questo modo, però, vengono barbaramente calpestati i principi più sacri, ossia i valori non negoziabili che sono scritti dalla mano di Dio nella nostra natura, nel nostro essere. Selezionando embrioni si eliminano le vite degli altri. Ma ogni vita che nasce ha diritto di continuare, mentre così si sopprimono vite concepite che hanno tutto il diritto di nascere e proseguire il loro cammino».

La Chiesa interferisce con la scienza?
«E’ un principio basilare (non solo della Chiesa, ma di tutte le religioni) salvaguardare il concepito e dunque non eliminare, nelle gravidanze gemellari, uno dei feti. E’ una norma morale iscritta nella natura umana stessa. Con grande onestà anche il biologo della riproduzione Jacques Testart, uno dei pionieri della fecondazione artificiale, ammette che il fatto di avere l’embrione “esposto”, fuori dall’utero materno (cioè in provetta), e quindi “disponibile”, ha accresciuto la tentazione di “sceglierlo”».

Vede un incubo-manipolazione dietro vicende simili?
«Sì. Nel ricorso alle tecnologie riproduttive affiora il pericolo di asettiche valutazioni proposte da alcuni centri per la riproduzione assistita. Non c’è alcuna contraddizione fra scienza e fede, fra Chiesa e ricerca. Semmai, c’è il rischio che la ricerca scientifica proceda come se fosse moralmente neutra, avulsa da qualsiasi considerazione di tipo etico. La Chiesa, esperta in umanità, è assolutamente rigorosa dal punto di vista scientifico nell’individuare l’inizio della vita umana nel momento della fecondazione. Qui in ballo ci sono principi ingiustamente discriminatori nei confronti dei bambini “imperfetti” ovvero quelli che non hanno tutti i requisiti ideali per accontentare la clientela».

Cioè quali?
«Realizzare non il desiderio del bambino, ma il bambino del desiderio, come sintetizza la bioeticista Claudia Navarini. Il pericolo è l’eliminazione selettiva degli embrioni su base genetica o sanitaria, cioè l’uccisione deliberata di esseri umani innocenti. Non si può mettere in discussione tutto, anche un diritto fondamentale come quello alla vita, eppure l’embrione è soggetto di diritti. Accusare la Chiesa di oscurantismo e di anti-scientificità equivale a volerla muta di fronte alla barbarie. Ma la Chiesa da sempre promuove il bene dell’uomo. E si oppone al suo male».
 

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